La costituzione di un Trust e' una delle migliori scelte che un buon padre di famiglia, un imprenditore e un attento professionista possono fare al fine di garantirsi quel meritato futuro che si sono costruiti o che si stanno costruendo. Qualsiasi tipo di proprietà può essere inserita in un Trust senza vincoli di sorta, e l’uso del trust può essere molteplice e articolato.
Il Trust che in Italia è da sempre utilizzato è il classico Testamento Olografo o Testamento Semplice.
I grossi problemi di questo tipo di Trust (testamento) sono:
Il Trust inglese, grazie alla sua superiorità normativa, costruita nei secoli e’ la soluzione ideale.
Uno dei più significanti aspetti del Trust è l’abilità di partizionare i beni e tenere conto dei desideri del disponente, assegnando gli stessi a chi desiderate con la sicurezza che tutto venga rispettato.
Il Trustee non può fallire, in quanto i beni sono segregati sia in termini bancari che legali.
Il trust tipo, è un contratto scritto tra il Disponente o Settlor (colui che mette i beni) ed il Trustee (colui che li amministra) indicando i Beneficiari o Beneficiary (coloro che avranno i benefici del contratto).
Queste tre figure devono essere chiaramente identificate.
Esiste un’eccezione che è il “discretionary trusts”, dove il Trustee ha il potere di decidere i beneficiari (persone non nate alla data del Trust, per esempio nipoti, oppure donazioni benefiche).
Per costituire un trust possono esserci diverse ragioni:
Molti consulenti affermano che il servizio offerto da una Fiduciaria e' paragonabile a quello del Trust, dirottando i loro Clienti, molto spesso verso soluzioni al limite della legalità e altamente rischiose.
Ecco alcuni motivi per cui noi consideriamo il Trust superiore al sistema fiduciario:
L'utilizzo del Trust per celare i beneficiari effettivi di somme di denaro proveniente da reato, oltre ad essere perseguito penalmente, è assolutamente inefficace. Questa e' la ragione principale per cui il legislatore lo vede di buon occhio.
I più grandi patrimoni (come la corona inglese) sono in trust a dimostrazione che e' un istituto giuridico che non ha di per sé una propensione all'illecito.
La giurisprudenza europea dimostra il favore di tribunali al riconoscimento del trust (legittimo e meritevole) e tra le oltre sessanta sentenze italiane (favorevoli al riconoscimento del trust) nessuna è di condanna o tratta anche velatamente di riciclaggio.
Il recente orientamento di giurisprudenza tributaria e amministrazione finanziaria ha ricondotto il trust ad un regime fiscale più idoneo all'istituto, superando così l'iniziale interpretazione e conseguente prassi impositiva così come delineati dalla Circolare Ag. Entrate n.48/E-'07 (imposta proporzionale). Ciò determina, sostanzialmente, l'assoggettamento a imposta fissa dell'atto costitutivo di trust e gli atti di conferimento in esso di beni, in luogo della ben più gravosa aliquota proporzionale che rimane obbligatoria nella fase di effettiva attribuzione della ricchezza. In alcune ipotesi applicative il risparmio di imposta può essere evidente e consistente.
Il trust prevede la particolare circostanza che il proprietario di un bene può spossessarsene, conferendolo in una struttura giuridica da lui distinta, diversa, ed amministrata da un terzo. Dopo lo spossessamento la tassazione riguarderà in primo luogo il trust (salvo la tassazione dei beneficiari dei redditi, ove previsti in atto), similmente a quanto accade a seguito del conferimento di beni in società di comodo istituite ad hoc.
Nel Regno Unito i trust sono strutture anonime ma soggette a tassazione, anche se e' possibile compiere operazioni di Tax Planning notevoli, agevolati dalla elasticità inglese.
Inoltre, nel caso del Business, i profitti verranno tassati nel regno unito o nelle giurisdizioni decise in fase di costituzione con il disponente, mantenendo la tassazione più bassa possibile.
Sviluppare un business in un ambiente sicuro e ben regolato, con un notevole abbattimento d'imposta e la contestuale protezione della ricchezza prodotta, assolutamente compatibile con le norme fiscali del paese di residenza del cliente e' l'obiettivo del Trust.
I profitti del business confluiscono all’interno del Trust, e quindi le norme fiscali del paese di residenza dei beneficiari del trust diventano aspetti da considerare al momento della distribuzione di questa ricchezza.
Grazie al Trust potremo definire senza vincoli quando l'individuo vuole distribuire il reddito e quindi produrre tassazione personale.
Le normative in alcuni paesi infatti, ritengono che vi sia una distribuzione di dividendi, anche se questo non accade. È qui che ilTrust Discrezionale e' particolarmente utile, potendo distinguere tra azionista e beneficiario.
Grazie a questa soluzione, si potra' intraprendere ufficialmente un’attività commerciale al di fuori del paese di residenza rispettando tutte le normative fiscali nello stesso.
Fin quando il Trust non distribuira' gli utili, la tassazione rimane a livello del Trust costituendo, impossibilitando di fatto, la sostenibilita' della mancata dichiarazione delle attività estere alle autorità fiscali locali, in quanto i beneficiari non saranno individuati sino a quando gli utili non vengano distribuiti.