La ristrutturazione del debito aziendale

L’imprenditore “non minore” che si trova in uno stato di crisi o insolvenza, può usufruire di una delle ristrutturazioni del debito che il decreto legislativo 14/2019 (ed in precedenza la legge fallimentare) pone a sua disposizione.

Quando un imprenditore si trova in difficoltà economiche tali da non riuscire a risanare i debiti contratti con i propri creditori, può avviare la ristrutturazione del debito aziendale: una procedura negoziale che consente di risanare l’equilibrio finanziario mediante l’adozione di un nuovo piano di rientro del debito, modellato su termini differenti rispetto a quelli stipulati originariamente.

Le ristrutturazioni del debito conferiscono benefici sia in capo al debitore che in capo al creditore: il creditore si vede riconosciuta la possibilità di rientro di quanto prestato, il debitore può continuare a dirigere personalmente la propria attività ed al contempo ridurre l’importo dei debiti contratti.

L’iter delle ristrutturazioni del debito (ve ne sono alcune tipologie) prevede sia una fase extraprocessuale, che una fase processuale.

Nella fase extraprocessuale, il debitore in crisi finanziaria ed i creditori devono stipulare un accordo di ristrutturazione del debito aziendale, in cui determinano un piano di pagamento. La legge concede ampia libertà alle parti di determinare le modalità del piano di rientro del debito, purché il programma sia attuabile.

L’intesa raggiunta dalle parti contraenti la ristrutturazione del debito aziendale deve essere omologata dal Tribunale.

L’intera materia delle ristrutturazioni del debito è disciplinata dalla Legge Fallimentare n.267/42, in particolare modo dall’art 182 bis l. f., poi confluita negli articoli 57 e seguenti del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019).

Tra le tipologie di ristrutturazioni del debito, quella prevista all’art. 61 si applica nel caso in cui il debito con la banca, o con più istituti finanziari, sia prevalente rispetto all’indebitamento complessivo.

Nel caso della rstrutturazione del debito con l'Agenzia delle Entrate e gli enti contributivi (INPS - INAIL) sono previste alcune peculiarità.

Gli argomenti trattati in questo articolo sono:

 - In cosa consiste la ristrutturazione del debito e chi puo’ chiederla

 - Quali sono i vantaggi offerti dalla ristrutturazione del debito

 - Quali sono i tipi di ristrutturazioni del debito

 - Ristrutturazioni del debito: quali sono i requisiti dell’accordo

 - Ristrutturazioni del debito: qual è la procedura

 - Ristrutturazioni del debito: cos’è l’omologa

 - Quali sono i termini indicati dalla legge per la ristrutturazione del debito

 - Ristrutturazioni del debito: quando è possibile modificare gli accordi</li

 - Cosa succede se l’imprenditore non rispetta l’accordo di ristrutturazione del debito

 - Ristrutturazioni del debito: come ristrutturare il debito con la banca

 - Le ristrutturazioni del debito con la banca: la convenzione di moratoria

 - Quando è possibile la ristrutturazione del debito con l'Agenzia delle Entrate

 

IN COSA CONSISTE LA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO E CHI PUO’ CHIEDERLA

La ristrutturazione del debito altro non è che un accordo di natura privatistica tra un imprenditore in crisi finanziaria e i creditori che decidono di aderirvi, i quali devono rappresentare almeno il 60% dei crediti dell’impresa. Quest’istituto permette all’imprenditore di continuare a gestire la propria attività, non dovendo dichiarare fallimento (oggi liquidazione giudiziale) e al contempo consente ai creditori di vedere soddisfatti i propri diritti.

Nello specifico, le ristrutturazioni del debito consistono nella negoziazione di un’intesa tra l’imprenditore e i creditori, in maniera da concedere all’imprenditore debitore condizioni tali da favorire il risanamento dei debiti contratti.

Da un punto di vista tecnico, le ristrutturazioni del debito possono prospettare molteplici soluzioni, tra cui la dilazione, riduzione o l’estinzione dei pagamenti futuri. In altre parole, le ristrutturazioni del debito rappresentano il mezzo ideale di risanamento dell’impresa in crisi e scongiurare così l’ipotesi di una definitiva dichiarazione di liquidazone giudiziale.

Può richiedere la ristrutturazione dei debiti aziendali l’imprenditore anche non commerciale, purchè non “minore” ossia che presenta congiuntamente i seguenti requisiti (art. 2 codice della crisi):

 un attivo patrimoniale complessivo annuo degli ultimi tre esercizi, non superiore a € 300.000;

ricavi complessivi per un ammontare annuo, degli ultimi tre esercizi, non superiori a € 200.000;

debiti complessivi non superiori ad € 500.000.

 

QUALI SONO I VANTAGGI OFFERTI DALLA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

La ristrutturazione dei debiti aziendali sembra essere la strada migliore da intraprendere per salvare un’impresa dalla liquidazione giudiziale: basterebbe questo per affermare che l’istituto in questione sia alquanto vantaggioso per l’imprenditore in crisi, eppure vi sono altri aspetti importanti da non tralasciare.

Innanzitutto le ristrutturazioni del debito consentono il “blocco” delle azioni esecutive, cioè la sospensione dei pignoramenti a carico e ne impediscono di nuovi, così è scongiurata l’ipotesi di perdere il proprio patrimonio.

L’imprenditore può continuare a gestire autonomamente la propria attività, nonché ottenere nuovi finanziamenti dalle banche per superare il momento di difficoltà economica e adempiere al piano di rientro del debito.

L’imprenditore ha una rilevante autonomia nel determinare il piano di rientro del debito e le condizioni degli accordi di ristrutturazioni del debito.

Il debitore può accedere alla transazione fiscale.

 

QUALI SONO I TIPI DI RISTRUTTURAZIONI DEL DEBITO

Gli articoli 57, 60 e 61 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019) prevedono tre tipologie di ristrutturazioni del debito:

 - l’accordo di ristrutturazione del debito “ordinario” ex art. 57 (precedentemente previsto all’art. 182 bis l.f.),

 - l’accordo di ristrutturazione del debito “agevolato” ex art. 60 (precedentemente previsto all’art. 182 novies l.f.),

 - l’accordo di ristrutturazione del debito “ad efficacia estesa” ex art. 61 (precedentemente previsto all’art. 182 septies l.f.).

L’accordo di ristrutturazione del debito aziendale è detto “ordinario” quando prevede la partecipazione dei creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti.

Nell’accordo di ristrutturazione del debito “agevolato”, i creditori chiamati a sottoscriverlo devono rappresentare almeno il 30% dei crediti, quando il debitore:

 non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi;

 non abbia richiesto e rinunci a richiedere misure protettive temporanee, come il   blocco delle azioni esecutive;

Nella ristrutturazione del debito aziendale “ad efficacia estesa” gli effetti dell’accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell’omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici, a condizione che:

 tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati sulla situazione del debitore, dell’avvio delle trattative, dell’accordo e dei suoi effetti, e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede. Il debitore deve notificare ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti, l’accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati;

l’accordo preveda la prosecuzione dell’attività d’impresa in via diretta o indiretta;

i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il 75% di tutti i creditori appartenenti alla categoria;

l’accordo soddisfi i creditori non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell’accordo, in misura non inferiore a quanto otterrebbero dalla liquidazione giudiziale;

 

RISTRUTTURAZIONI DEL DEBITO: QUALI SONO I REQUISITI DELL’ACCORDO

In via generale, gli accordi devono essere idonei a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione economico finanziaria (art. 56).

Devono contenere l’indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l’esecuzione (art. 57).

Nel prospetto proposto devono essere indicati e descritti in maniera dettagliata sia il piano di rientro del debito che l’elenco delle garanzie poste a sostegno del risanamento finanziario, le quali dovranno essere certificate da un professionista.

Il piano viene redatto da un professionista indipendente (art. 2), che ne attesta la fattibilità e la veridicità dei dati, specificando l’idoneita’ dell’accordo e del piano ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini (art. 57).

In particolare, deve contenere (art. 56):

la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’impresa;

le principali cause della crisi;

le strategie e i tempi d’intervento;

i crediti dei quali si propone la rinegoziazione, lo stato delle eventuali trattative,

l’elenco dei creditori estranei, con l’indicazione delle risorse destinate all’integrale soddisfacimento dei loro crediti;

gli apporti di finanza nuova;

i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione,

gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto;

il piano industriale e l’evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario.

 

RISTRUTTURAZIONI DEL DEBITO: QUAL È LA PROCEDURA

La procedura delle ristrutturazioni del debito è disciplinata dagli articoli 57 e seguenti del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, e precedentemente dall’art. 182 bis l. f.

Prevede due fasi: una stragiudiziale, nella quale il debitore intavola le trattative con i propri creditori al fine di trovare un piano di rientro del debito, ed una giudiziale, avanti al Tribunale, in cui l’accordo di ristrutturazione deve essere vagliato ed omologato, ed i creditori estromessi dall’accordo stragiudiziale possono presentare opposizione.

Anche nella fase processuale, è possibile identificare alcuni momenti della procedura delle ristrutturazioni del debito.

1) Presentazione della domanda

2) Iscrizione del registro delle imprese

3) Omologa

La prima fase prevede il deposito dell’istanza per ammettere l’imprenditore alla procedura di ristrutturazione dei debiti aziendali. La domanda è presentata dal debitore, dai creditori, dal PM o da altri soggetti, nella forma del ricorso (art. 37) e deve contenere l’accordo di ristrutturazione e i documenti contabili e fiscali indicati all’art. 39: le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi ed i bilanci concernenti i tre esercizi o anni precedenti, una relazione aggiornata sullo “stato di salute” dell’impresa, l’elenco dei creditori e di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso, un’idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi.

Qualora nella fase stragiudiziale non sia stato possibile definire l’accordo sul piano di rientro del debito, il debitore può presentare all’autorità competente un pre-accordo con il quale chiede l’assegnazione di un termine entro il quale dovrà concludere l’intesa con i creditori aderenti alla ristrutturazione del debito aziendale (art. 44), certificando che le trattative sono già in corso e presentando una documentazione idonea a dimostrare la fattibilità dell’accordo.

La seconda fase è quella dell’iscrizione dell’accordo di ristrutturazione del debito aziendale nel registro delle imprese. Si tratta di un momento importante, poiché determina da un lato il blocco delle azioni cautelari ed esecutive, dall’altro il termine di trenta giorni per proporre opposizione da parte dei creditori (art. 48 comma 4).

 

RISTRUTTURAZIONI DEL DEBITO: COS’È L’OMOLOGA

La terza fase consiste nella omologazione: le ristrutturazioni del debito, per diventare esecutive, devono passare dal vaglio del Tribunale, che decide sulla regolarità della documentazione depositata e sulle eventuali opposizioni.

In caso di rigetto del ricorso per l’omologa, il Tribunale su ricorso di uno dei soggetti legittimati, apre la liquidazione giudiziale, salvo che l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria sia inferiore a 30.000 euro.

La decisione del Tribunale che accoglie o rigetta il ricorso è impugnabile con reclamo entro trenta giorni (art. 51).

Nelle more del procedimento, e financo prima del deposito della domanda, su istanza di parte, il tribunale può emettere i provvedimenti cautelari (art. 54).

In caso di accoglimento, gli effetti della sentenza di omologa decorrono, per le parti, dal deposito della sentenza e per i terzi dall’iscrizione al registro delle imprese.

 

 

QUALI SONO I TERMINI INDICATI DALLA LEGGE PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

Ottenuta l’omologa, occorre dare esecuzione agli accordi.

L’art. 57 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, mutuando quanto disposto dall’art. 182 bis l. f. indica i termini entro cui deve avvenire il pagamento dei creditori estranei, ossia quelli che non hanno preso parte all’accordo di ristrutturazione del debito:

 - entro 120 giorni dall’omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;

 - entro 120 giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell’omologazione.

 

RISTRUTTURAZIONI DEL DEBITO: QUANDO è POSSIBILE MODIFICARE GLI ACCORDI

Durante l’esecuzione della ristrutturazione dei debiti aziendali, può accadere che il piano si renda inadeguato, ad esempio, per circostanze sopravvenute.

In tal caso, occorre rinegoziare un nuovo piano di rientro del debito (art. 58), la cui fattibilità deve essere nuovamente attestata da un professionista

 

 

COSA SUCCEDE SE L’IMPRENDITORE NON RISPETTA L’ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

L’omologazione del Tribunale all’accordo di ristrutturazione del debito aziendale dà avvio alla fase esecutiva.

Qualora l’imprenditore divenisse nuovamente inadempiente nei confronti dei creditori che non hanno preso parte all’intesa, questi potranno presentare istanza di liquidazione giudiziale.

Invece, i creditori che abbiano sottoscritto l’accordo potranno richiedere la risoluzione della procedura di ristrutturazione del debito aziendale.

 

RISTRUTTURAZIONI DEL DEBITO: COME RISTRUTTURARE IL DEBITO CON LA BANCA

Come anticipato, oltre agli accordi “ordinari” esistono altre due tipologie di ristrutturazioni del debito: gli accordi agevolati e quelli “ad efficacia estesa”.

Nel caso in cui l’imprenditore abbia contratto un debito con una banca o con più istituti di credito o intermediari finanziari, può usufruire di questa seconda ipotesi di ristrutturazione dei debiti aziendali, introdotta con il Decreto Legislativo n.83/2015, successivamente convertito in Legge n.132/2015, che permette di evitare l’”ostruzionismo” delle banche con cui l’imprenditore è “poco” esposto.

Quando la posizione del debito con la banca è prevalente rispetto agli altri, rappresentando non meno del 50% dell’indebitamento complessivo, l’accordo di ristrutturazione dei debiti può individuare una o piu’ categorie tra tali tipologie di creditori che abbiano fra loro posizione giuridica ed interessi economici omogenei. In tal caso il debitore può chiedere che gli effetti dell’accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria, fatte salve le tutele previste. L’accordo ad efficacia estesa ex art. 61 richiede:

- un “quorum” di adesione di almeno il 75% dei crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria “omogenea”;

 - di garantire ai creditori dissenzienti appartenenti alla categoria, di essere soddisfatti in misura non inferiore a quanto otterrebbero dalla liquidazione giudiziale.

 

LE RISTRUTTURAZIONI DEL DEBITO CON LA BANCA: LA CONVENZIONE DI MORATORIA

Con l’obiettivo di tutelare il buon esito degli accordi di ristrutturazione, il legislatore ha previsto un altro strumento che l’imprenditore può far valere per sanare il debito con la banca e con i creditori finanziari in genere: la convenzione di moratoria, prevista dall’art. 182 septies legge fallimentare.

In seguito, l’art. 62 codice della crisi e dell’impresa ha esteso la possibilità della convenzione di moratoria anche ai creditori non finanziari.

Si tratta di un accordo extraprocessuale, non essendo previsto un necessario intervento omologatorio del tribunale (salva l’eventuale opposizione dei creditori esclusi dalla convenzione), temporaneo e provvisorio, stipulato tra l’imprenditore in crisi e gli istituti finanziari che rappresentino almeno il 75% dei crediti della propria “categoria”, con cui il primo può ottenere:

 - la dilazione delle scadenze dei crediti,

 - la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative,

 - un nuovo piano di rientro bancario e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito.

Come l’accordo ad efficacia estesa, anche la convenzione di moratoria è efficace anche nei confronti dei creditori della “medesima categoria” che non la abbiano sottoscritta, salvo il loro diritto di opporsi, a condizione che:

 - l’imprenditore abbia informato tutti i creditori appartenenti alla categoria delle trattative o siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede;

 - vi siano concrete prospettive che i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, possano risultare soddisfatti all’esito della stessa in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale;

 - un professionista indipendente abbia attestato la veridicità dei dati aziendali, l’idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi, e la ricorrenza delle condizioni.

 

QUANDO È POSSIBILE LA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO CON AGENZIA DELLE ENTRATE ED ENTI CONTRIBUTIVI (INPS – INAIL)

Tra i vari creditori dell’imprenditore in crisi, può figurare l’Agenzia delle Entrate nonchè gli Enti Contributivi (INPS – INAIL). La procedura di ristrutturazione dei debiti  fiscali permette di concordare un piano di rientro, al fine di ridurre l’importo complessivo dei debiti contratti e favorirne l’adempimento.

Tale procedura di ristrutturazione del debito comporta alcune peculiarità rispetto alla procedura sopra esaminata.

 In primo luogo, l’accordo di ristrutturazione dei debiti fiscali prende il nome di “transazione fiscale” originariamente disciplinato dall’art. 182 ter della legge fallimentare ed oggi dall’art. 63 del codice della crisi. Questo prevede che, nell’ambito delle trattative stragiudiziali per la ristrutturazione dei debiti aziendali (piano di rientro del debito con i creditori privati, piano di rientro bancario ….) l’imprenditore in crisi possa proporre il pagamento, parziale o dilazionato dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonche’ dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l’invalidita’, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori.

Se l’amministrazione aderisce, viene sottoscritta la transazione. Tuttavia, se il debitore non esegue integralmente i pagamenti dovuti entro 60 giorni dalle scadenze previste,  la transazione si risolve automaticamente.

In secondo luogo, la mancata adesione, entro 90 giorni dal deposito dell’istanza di transazione, all’accordo di ristrutturazione con le agenzie fiscali non impedisce la sua omologa, a due condizioni previste dal comma 5 dell’art. 48 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza:

 - quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all’articolo 57, comma 1 (60% dei crediti nelle ristrutturazioni dei debiti “ordinarie”), 60 comma 1 (30% dei crediti nelle ristrutturazioni dei debiti “agevolate”), e 109, comma 1 (concordato preventivo),

 - e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento e’ conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.